SEGNALA UN RECLAMO
I clienti del Broker che non siano soddisfatti del servizio ricevuto possono inoltrare il loro reclamo riguardante il rapporto contrattuale o
la gestione di sinistri, utilizzando il form sottostante.
Dati essenziali da inserire:
- Cognome, Nome, indirizzo, recapito telefonico di colui che effettua il reclamo;
- Numero di polizza e denominazione Contraente;
- Eventuale numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
- Eventuale indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- Sintetica e oggettiva descrizione delle motivazioni;
- Altre informazioni utili a descrivere le circostanze.
Qualora poi la persona che ha fatto reclamo non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, tel: +39 06 421331; https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html
Cosa non può fare l’IVASS quando riceve un reclamo?
Non possono essere considerati reclami e quindi non vengono trattati da IVASS: le richieste di dati, informazioni e consulenza, i quesiti normativi nonché le richieste generiche che non contengono l’indicazione circostanziata del presunto comportamento scorretto dell’impresa.
E’ importante sapere che l’IVASS:
- non ha il potere di risolvere controversie, in particolare in relazione all’attribuzione della responsabilità e alla quantificazione delle somme erogate dall’impresa;
- non può intervenire con una propria decisione nel merito dei rapporti contrattuali tra imprese e assicurati;
- non tratta, di norma, i reclami su questioni per le quali è già stata adita l’Autorità Giudiziaria;
- non divulga gli esiti degli eventuali approfondimenti condotti sulle imprese nell’esercizio dei poteri di vigilanza;
- non prende in considerazione segnalazioni sul medesimo caso successive alla prima, a meno che non intervengano novità sostanziali.
Sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie
Il ricorso all’Arbitro Assicurativo (D.M. 6/11/2024, n. 215) può essere attivato, nei limiti e con le modalità indicate sul sito https://www.arbitroassicurativo.org/, per controversie derivanti dal contratto di assicurazione che riguardano l’accertamento di diritti (anche risarcitori), obblighi e facoltà legati alle prestazioni e ai servizi assicurativi, oppure la violazione delle norme del Codice delle assicurazioni sulla distribuzione assicurativa.
E’ possibile presentare il ricorso solo dopo aver inviato un reclamo alla compagnia assicurativa. Se questo reclamo non avesse risposta o se la risposta fosse ritenuta insoddisfacente, Il ricorso all’Arbitro Assicurativo è condizione necessaria per avviare un’eventuale azione giudiziaria.
La negoziazione assistita, introdotta con la Legge n. 162/2014 in vigore dal 9.2.2015, che si pone come condizione di procedibilità dell’eventuale azione giudiziaria in alternativa al ricorso all’ Arbitro Assicurativo;
La mediazione è obbligatoria negli ambiti individuati dalla Legge n. 98/2013 in vigore dal 20.9.2013, si pone come condizione di procedibilità dell’eventuale azione giudiziaria in alternativa al ricorso all’ Arbitro Assicurativo.
L’azione giudiziaria per far valere la Sua pretesa, necessita di ricorrere alla mediazione obbligatoria, poiché prevista come condizione di procedibilità dalla Legge per le controversie in materia assicurativa.
