Contratto Base RC Auto

Una novità in materia di polizze di assicurazione auto.

Sulla Gazzetta Ufficuale del 17 giugno 2020 è stato pubblicato il Regolamento recante la definizione del “contratto base” di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, RC Auto in generale. Le imprese di assicurazione sono tenute ad adempiere entro il 17 agosto 2020.
Schema predefinito della polizza di assicurazione RC Auto Base

Lo schema standard della nuova polizza base per i veicoli a motore, garantisce:

  • – condizioni contrattuali minime necessarie per l’assolvimento dell’obbligo di legge;
  • – ulteriori garanzie da aggiungere eventualmente alla copertura standard per adattare il contratto alle esigenze dell’assicurato.

Caratteristiche

  • – è applicabile ad alcune categorie di veicoli a motore, quali le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori ad uso privato dei consumatori;
  • – è elaborato secondo la formula tariffaria Bonus Malus e con formula contrattuale “Guida libera” (quella adatta a tutti, anche ai neo patentati);
  • – garantisce la copertura per importi pari ai massimali minimi di legge vigenti al momento della stipulazione del contratto,
  • – è strutturato sotto forma di modello elettronico ed è disponibile sul sito internet di ciascuna Impresa. II modello elettronico costituisce Io standard informativo comune su cui si basa la proposta assicurativa obbligatoria ed è disponibile sui siti internet delle imprese
  • è articolato secondo classi di merito e tipologie di assicurato.

Come disposto dal Regolamento, il contratto-base deve riportare e  distinguere, in particolare, le informazioni relative all’oggetto del contratto, al regime delle esclusioni e rivalse, all’estensione territoriale, alla durata e decorrenza. II modello standard dà evidenza, inoltre, delle vicende del contratto in caso di trasferimento di proprietà del veicolo/cessazione del rischio, dichiarazioni reticenti e aggravamento di rischio.

Condizioni aggiuntive

Con riferimento invece alle condizioni aggiuntive che possono essere liberamente offerte dalle imprese il decreto distingue le clausole che comportano una limitazione (guida esperta-guida esclusiva) o un’estensione della copertura assicurativa RC Auto (aumento dei massimali, limitazione alle esclusioni e alle rivalse) e che incidono sulla diminuzione o aumento del premio.

Tali condizioni devono essere evidenziate dall’impresa anche con riferimento agli effetti contrattuali di ciascuna di esse.

II decreto si sofferma infine sulle clausole attinenti le modalità di gestione del contratto che comportano una ulteriore variazione del premio in diminuzione o aumento (scatole nere, ispezione preventiva del veicolo) Ciascuna impresa di assicurazione è libera di autodeterminare il prezzo del contratto base e delle condizioni aggiuntive dando evidenza della riduzione o dell’incremento del premio conseguente alla stipulazione di ciascuna di esse.

Comparabilità

L’offerta contrattuale obbligatoria è formulata attraverso il modello elettronico disponibile sul sito internet dell’Impresa in modo che ciascun consumatore possa ottenere – ferma restando la separata evidenza delle singole voci di costo – un unico prezzo complessivo annuo. Ciò garantirà al consumatore un’immediata comparabilità delle offerte che sarà implementata anche dall’attivazione del nuovo preventivatore pubblico RC Auto che, a partire dal 2021, dovrebbe contribuire ad aumentare la concorrenza e a diminuire i costi delle polizze auto. II nuovo preventivatore pubblico consentirà infatti l’accesso e la risposta per via telematica ai premi del contratto base offerti da tutte le imprese di assicurazione in pochi click.